Multa stradale, il caso che consente di non pagare la contravvenzione. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.
A volte capita di essere multati per una violazione del Codice della Strada commessa in maniera involontaria, ma reale senza possibilità di scusanti. Una strada imboccata nel senso contrario di marcia lascia ben poche interpretazioni e la multa non può essere discussa.
Ma a volte non è così. Ci sono delle occasioni nelle quali le contravvenzioni appaiono poco chiare, se non del tutto immotivate. Se il verbale riporta dati non congrui o decisamente errati come bisogna agire? In effetti, la possibilità che ci siano degli errori non è del tutto remota, ma è sufficiente perché le contravvenzione sia da considerarsi nulla? Vediamo nel dettaglio la situazione.
Diciamo immediatamente che non esiste alcun obbligo di legge per il quale la violazione sia documentata da una foto. Uniche importante eccezione sono le violazioni accertare attraverso strumenti elettronici e fotografici di rilevamento, come l’autovelox o il tutor. In questo caso è diritto del cittadino chiedere una copia dello scatto alle autorità competenti.
Ma per altre violazioni, come per esempio un divieto di sosta o di circolazione con auto danneggiata, la normativa non prevede l’obbligo di una prova fotografica o video per comprovare l’avvenuta trasgressione. Anche se in alcuni Comuni si scattano delle fotografie delle violazioni rilevata, per compilare il verbale in un secondo momento. Ci sono altri elementi da valutare invece. Il verbale di contravvenzione deve contenere tutti gli elementi per cui l’interessato possa avere la possibilità di difendersi.
Cioè occorre che possa conoscere con chiarezza cosa gli è imputato per poter impugnare la multa in modo tempestivo. Il Codice della Strada stabilisce che il verbale di una multa debba contenere ora, giorno e luogo dell’infrazione. La mancanza o l’errore di questi elementi possono invalidare il verbale stesso. L’indicazione sbagliata del luogo dove è avvenuta la violazione è un errore grave, perché impedisce di determinare il contesto dove si sono svolti i fatti e di conseguenza impedisce il diritto di difesa dell’interessato.
Inoltre se l’uso della diligenza ordinaria non permette l’individuazione dell’errore che emerge solo dal fotogramma presente negli atti dell’autorità, è evidente che il diritto al difesa è leso, se non del tutto compromesso. Questo perché la legge non prevede l’obbligatorietà di fotogrammi per l’accertamento, rendendo l’errore meno rilevabile
In presenza di vizi nel verbale che lo rendono illegittimo occorre presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni da ricevimento della sanzione, oppure al Giudice di pace (del luogo dove è stata commessa la violazione) entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento. Bisogna poi ricordare che il ricorso è possibile, solo se non è stata ancora pagata la contravvenzione.
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