Circolare con una targa falsa o contraffatta: cosa dice il Codice della Strada e cosa si rischia in questo caso. Non si tratta solo di multa
La targa di un mezzo è un componente molto importante e con il quale non si scherza. Rappresenta la carta d’identità del veicolo in quanto consente non solo di inquadrare la vettura ma anche di risalire al proprietario avendo così un pacchetto completo di informazioni.
È per questo che alcune volte si cerca di occultarla o nel peggiore dei casi di contraffarla. Sai che le conseguenze di un’auto con targa falsa o alterata non sono per nulla semplici? Vediamo cosa accade: devi sapere che si rischia grosso, e non solo a livello di pagamenti.
Cosa succede a chi circola con una targa falsa o contraffatta è stabilito dall’articolo 100 comma 12 e 14 del Codice della Strada. Negli ultimi periodi sono in atto molti controlli sulle immatricolazionie se la targa non è autentica la questione non è facile da risolvere.
Nel primo caso (comma 12) quando la targa non è propria o contraffatta, l’automobilista viene “punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.046 a 8.186 euro” a cui si aggiunge il ritiro della targa, il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi fino ad arrivare alla confisca se si tratta di un caso di recidiva nel corso di un biennio.
Per il secondo caso (comma 14) le cose si amplificano. Si legge, infatti: “chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del Codice penale”.
È evidente, dunque, che le conseguenze non sono leggere. Si parla di un’ammenda nel caso in cui non ci siano gli estremi per dimostrare che la targa è stata contraffatta di proprio pugno e dunque si punisce solo la circolazione con la targa falsa o alterata, con una sanzione che a livello monetario non è leggera ma meno grave dal punto di vista giuridico.
Le cose peggiorano e si mettono male quando si contesta anche la contraffazione della targa e l’uso di un dispositivo manomesso e deliberatamente alterato. In questo caso entra il gioco il comma 14 e si passa nell’aspetto penale. Con questa condotta ci si rifà agli articoli 477 e 482 del Codice penale che riguardano la “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative” e la “Falsità materiale commessa dal privato”. In queste circostanze la pena è severa: la persona viene punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni per il primo caso e con una pena ridotta di un terzo nel secondo.
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