Il duplicato della patente non sempre è possibile: questa soluzione è ammessa solo in determinati casi, ecco di quali si tratta.
Con la nota espressione “patente di guida” si indica un’autorizzazione amministrativa della Repubblica Italiana necessaria per la conduzione su strade pubbliche di veicoli a motore. La patente è un documento di identità a tutti gli effetti, dal momento che contiene i dati personali del titolare. Come per tutti i documenti, anche per questo è concesso un duplicato. Ma in quali casi ciò è ammesso dalla legge? Ecco le informazioni al riguardo.
La patente di guida, come anticipato, è considerata un documento valido sia a livello nazionale che internazionale. Tra i documenti necessari da avere sempre con sé per il noleggio, l’acquisto e la guida di una vettura, la patente contiene una serie di informazioni importanti relative al titolare della stessa. Il documento presenta 9 sezioni informative, con indicazioni che riguardano il nome e cognome del patentato, la data di emissione del documento e quella di scadenza, il tipo di abilitazione e il numero della patente.
Gli enti autorizzati ad emettere la patente sono la Motorizzazione Civile e la Questura. L’Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (abbreviato in MIT-UCO) è invece l’ente nazionale che si occupa dell’emissione dei duplicati delle patenti di guida in caso di furto o smarrimento. La sigla MIT-UCO viene riportata sul retro della patente, alla sezione 4c e indica proprio che il documento non è un originale ma un duplicato. A occuparsi del rinnovo è la Motorizzazione Civile, la ASL di competenza o l’agenzia di pratiche auto dell’ACI.
Il duplicato della patente deve essere richiesto agli Uffici di Motorizzazione Civile, direttamente o tramite le agenzie di pratiche auto. Il duplicato è richiesto in tutti i casi in cui l’originale non è più valido perché scaduto, non aggiornato, deteriorato oppure smarrito o rubato. La richiesta per il duplicato dovrà quindi essere effettuata in caso di rinnovo, deterioramento, smarrimento, furto o distruzione della patente.
Mentre per le patenti più datate occorre richiedere il duplicato anche in caso di cambio di residenza, per le nuove patenti europee non è più necessario. Queste ultime, infatti, non riportano più il campo della residenza. Il duplicato nuovo rilasciato corrisponderà alla nuova patente formato CARD, con i codici corrispondenti alla nuova nomenclatura europea riconosciuta in tutti gli stati dell’Unione Europea.
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